Art. 2.

  Il   Ministro   per   il   tesoro  e'  autorizzato  ad  adottare  i
provvedimenti  di  carattere  finanziario  richiesti  dall'esecuzione
dello Statuto suddetto per il pagamento:
    a)  del contribuito annuale dei Governo italiano alle spese delle
Nazioni Unite con effetto dal 14 dicembre 1955;
    b) della quota di partecipazione del Governo italiano al fondo di
esercizio delle Nazioni Unite.