Art. 2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'esecuzione dello Statuto suddetto per il pagamento: a) del contribuito annuale dei Governo italiano alle spese delle Nazioni Unite con effetto dal 14 dicembre 1955; b) della quota di partecipazione del Governo italiano al fondo di esercizio delle Nazioni Unite.