Art. 3. 
 
  All'onere  derivante  dall'applicazione   della   presente   legge,
previsto in lire 780.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56,  si
fara' fronte con una  corrispondente  aliquota  delle  disponibilita'
nette risultanti  dal  provvedimento  legislativo  di  variazioni  al
bilancio per lo stesso esercizio. 
  All'onere di lire 625.000.000  relativo  all'esercizio  finanziario
1956-57 si provvedera' a carico dello stanziamento  del  capitolo  n.
494 dello stato di previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro
per il detto esercizio. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Lacco Ameno, addi' 17 agosto 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                                ZOLI - PELLA - MEDICI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA