Art. 12. 
 
  Nel primo quinquennio di applicazione della presente  legge,  salvo
quanto previsto nel precedente art. 11 per l'anno 1957, la misura del
contributo dovuto per lo adeguamento delle pensioni sara' determinata
annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su  proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il
Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno
della Gestione, nonche' alla entita' del concorso dello Stato. 
  Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno  non  sia  emanato
per la determinazione della misura del contributo previsto dal  comma
precedente il provvedimento di cui allo stesso comma,  il  contributo
e' dovuto sino  a  quando  non  sara'  entrato  in  vigore  il  detto
provvedimento, e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con
il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.