Art. 12. Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, salvo quanto previsto nel precedente art. 11 per l'anno 1957, la misura del contributo dovuto per lo adeguamento delle pensioni sara' determinata annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della Gestione, nonche' alla entita' del concorso dello Stato. Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo e' dovuto sino a quando non sara' entrato in vigore il detto provvedimento, e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.