Art. 13.

  I  contributi  base  dovuti  per  i mezzadri e coloni sono a totale
carico del concedente.
  I  contributi  integrativi  dovuti per i mezzadri e coloni sono per
meta'  a  carico  del  concedente  e  per  l'altra meta' a carico del
mezzadro o colono.
  L'aliquota  di  riduzione derivante dal concorso dello Stato di cui
al  secondo  comma  del  precedente  art. 11 si applica soltanto alla
quota a carico del mezzadro o colono.
  I  concedenti  sono responsabili del pagamento dei contributi anche
per  la parte a carico dei mezzadri e dei coloni, salvo il diritto di
rivalsa.