Art. 14. A favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni i contributi di cui alla presente legge sono accreditati distintamente da quelli relativi ai periodi di lavoro che i componenti delle famiglie coltivatrici, mezzadrili o coloniche abbiano eventualmente effettuato alle dipendenze di terzi, sia in agricoltura, sia in altri settori.