Art. 14.

  A favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni i contributi di
cui  alla  presente  legge  sono  accreditati distintamente da quelli
relativi  ai  periodi  di  lavoro  che  i  componenti  delle famiglie
coltivatrici, mezzadrili o coloniche abbiano eventualmente effettuato
alle dipendenze di terzi, sia in agricoltura, sia in altri settori.