Art. 18.

  L'assicurazione  di  cui  alla  presente  legge  ha  per oggetto il
conferimento delle sole pensioni dirette, di vecchiaia ed invalidita'
escluse  le  pensioni ai superstiti ed ogni altra prestazione in caso
di morte degli assicurati o dei pensionati, salvo quanto previsto nei
successivi commi del presente articolo.
  Hanno  diritto alla riversibilita' della pensione la vedova di eta'
superiore  ai  60  anni  o  inabile  al lavoro, purche' non abbia una
pensione a titolo personale, e gli orfani del capo famiglia, qualora,
con la morte di esso, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi
nella   impossibilita'   di   continuare   l'attivita'   abitualmente
esercitata.
  Le  condizioni  per  il  diritto  e  le  misure  delle  pensioni di
riversibilita'   sono   quelle   stabilite  nell'art.  13  del  regio
decreto-legge  14  aprile 1939, n. 638, convertito nella legge luglio
1939, n. 1272, modificato secondo l'art. 2 della legge 4 aprile 1952,
n. 218.