Art. 19. Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-1924 quali mezzadri o coloni, in virtu' del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che, quali mezzadri, coloni o coltivatori diretti comunque abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'art. 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge. All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Tuttavia i contributi di cui al precedente comma sono considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nella assicurazione obbligatoria. I contributi di cui al secondo comma sono accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'anno civile nel quale furono versati, per un numero di giornate corrispondenti al rapporto tra l'ammontare, nell'anno, di tali contributi e la misura unitaria della intera contribuzione in vigore per i giornalieri agricoli nell'anno medesimo per un massimo di 312 giornate annue. L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sara' conservata nell'assicurazione facoltativa e dara' luogo a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione. I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge non saranno restituiti. Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai coltivatori diretti, ai coloni e mezzadri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' liquidato una pensione nell'assicurazione facoltativa.