Art. 19.

  Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-1924 quali mezzadri o
coloni,  in  virtu' del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919,
n.  603,  e  coloro che, quali mezzadri, coloni o coltivatori diretti
comunque  abbiano  versato contributi nell'assicurazione facoltativa,
conservano  il  diritto  a  liquidare  la  pensione  quali assicurati
facoltativi  a  norma dell'art. 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
sino  a  quando  non  abbiano  liquidato  una  pensione a norma della
presente legge.
  All'atto   della  liquidazione  della  pensione  dell'assicurazione
obbligatoria  di  cui alla presente legge si procede all'annullamento
della  pensione  o  quota  di  pensione conseguita nell'assicurazione
facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
  Tuttavia  i  contributi di cui al precedente comma sono considerati
validi  a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nella
assicurazione obbligatoria.
  I   contributi   di   cui   al   secondo   comma  sono  accreditati
nell'assicurazione  obbligatoria  per  l'anno civile nel quale furono
versati,  per  un  numero  di giornate corrispondenti al rapporto tra
l'ammontare, nell'anno, di tali contributi e la misura unitaria della
intera  contribuzione  in vigore per i giornalieri agricoli nell'anno
medesimo  per un massimo di 312 giornate annue. L'eventuale eccedenza
rispetto  a  tale  massimo  annuo sara' conservata nell'assicurazione
facoltativa  e  dara'  luogo  a  liquidazione di separata prestazione
secondo le norme proprie di tale assicurazione.
  I  ratei  di  pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla
data  di  decorrenza  della  pensione  di cui alla presente legge non
saranno restituiti.
  Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto
del  presente  articolo si applicano anche ai coltivatori diretti, ai
coloni  e mezzadri che, alla data di entrata in vigore della presente
legge,   abbiano   gia'  liquidato  una  pensione  nell'assicurazione
facoltativa.