Art. 4.

  Per  gli  uomini,  le  donne  e  i  ragazzi  ai  quali viene esteso
l'obbligo  dell'assicurazione  con  la  presente legge, la misura del
contributo  base  e'  quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata
alla legge 4 aprile 1952, n. 218.
  Con  decreto  del  Ministro  per  il lavoro e la previdenza sociale
potranno  essere  determinati,  in  base  a  medie  ponderali,  sia i
coefficienti per la ripartizione delle giornate di lavoro calcolate a
norma  dell'art.  5  del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in
giornate  di uomo, donna e ragazzo, sia il contributo medio base e il
contributo medio integrativo da applicare per le giornate anzidette.