Art. 15. 
 
  Le operazioni creditizie in carico alla Banca nazionale del  lavoro
per la "Gestione speciale del credito sportivo"  sono  trasferite  di
diritto all'Istituto per il credito sportivo. 
  Sono altresi' trasferiti all'Istituto stesso i diritti, i privilegi
e le facolta' spettanti alla Banca nazionale del lavoro relativamente
alle operazioni suddette. 
  I pubblici uffici sono autorizzati ad annotare, a  richiesta  della
Banca nazionale del lavoro e dell'Istituto per il  credito  sportivo,
il trasferimento a favore  di  questo  delle  garanzie  costituite  a
favore della Banca nazionale del lavoro in relazione alle  operazioni
di cui al precedente comma. 
  Le operazioni relative alla esecuzione del presente  articolo  sono
esenti da ogni tributo. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                            ZOLI - MEDICI - ANDREOTTI 
 
                                             Visto, il Guardasigilli: 
GONELLA