Art. 15. Le operazioni creditizie in carico alla Banca nazionale del lavoro per la "Gestione speciale del credito sportivo" sono trasferite di diritto all'Istituto per il credito sportivo. Sono altresi' trasferiti all'Istituto stesso i diritti, i privilegi e le facolta' spettanti alla Banca nazionale del lavoro relativamente alle operazioni suddette. I pubblici uffici sono autorizzati ad annotare, a richiesta della Banca nazionale del lavoro e dell'Istituto per il credito sportivo, il trasferimento a favore di questo delle garanzie costituite a favore della Banca nazionale del lavoro in relazione alle operazioni di cui al precedente comma. Le operazioni relative alla esecuzione del presente articolo sono esenti da ogni tributo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 dicembre 1957 GRONCHI ZOLI - MEDICI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA