Art. 2. 
 
  Il patrimonio dell'Istituto e' costituito: 
    a) dal fondo di dotazione di lire 500  milioni  da  versarsi  per
lire 250 milioni dal Comitato olimpico nazionale italiano  (C.O.N.I.)
e per lire 250 milioni dalla Banca nazionale del lavoro; 
    b) da un fondo di garanzia di lire 2500  milioni,  da  conferirsi
dal C.O.N.I.; 
    c) dalla riserva ordinaria di cui all'art. 13; 
    d) da eventuali riserve straordinarie. 
  Il fondo di  dotazione  dell'Istituto  puo'  essere  aumentato  con
versamenti di quote non inferiori a lire 100 milioni conferite  anche
da altri partecipanti. 
  Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote  gia'
conferite devono essere approvati dal  Consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto.