Art. 2. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito: a) dal fondo di dotazione di lire 500 milioni da versarsi per lire 250 milioni dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e per lire 250 milioni dalla Banca nazionale del lavoro; b) da un fondo di garanzia di lire 2500 milioni, da conferirsi dal C.O.N.I.; c) dalla riserva ordinaria di cui all'art. 13; d) da eventuali riserve straordinarie. Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 100 milioni conferite anche da altri partecipanti. Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.