Art. 5.

  L'Istituto puo' concedere contributi agli interessi sui mutui anche
se  accordati  da  altre  Aziende  di  credito per le finalita' della
presente  legge,  con  le  disponibilita'  di  un  fondo  speciale da
costituire  presso  l'Istituto  medesimo  e  da  alimentarsi  con  il
versamento  da  parte  del  C.O.N.I.  dell'aliquota  dell'1 per cento
calcolata  sugli  incassi  lordi  dei  concorsi  pronostici  a  norma
dell'art.  6  del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonche'
con  l'importo  dei  premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza
sia anteriormente che posteriormente alla costituzione dell'Istituto.