Art. 6.

  Tanto i mutui di cui all'art. 3 quanto i contributi di cui all'art.
5  saranno  concessi,  con  preferenza,  agli  enti locali delle zone
depresse carenti di impianti sportivi.
  Ai  fini  della  presente legge si intendono depresse le zone nelle
quali  e'  autorizzata ad operare la Cassa per opere straordinarie di
pubblico    interesse   nell'Italia   meridionale   (Cassa   per   il
Mezzogiorno),  istituita  con  legge 10 agosto 1950, n. 646, nonche',
per  le  rimanenti  regioni d'Italia, i Comuni considerati montani ai
sensi  della  legge  26  luglio  1952, n. 991, e quelli che, ad altri
effetti, siano stati riconosciuti similari ai Comuni del Mezzogiorno.