Art. 6. Tanto i mutui di cui all'art. 3 quanto i contributi di cui all'art. 5 saranno concessi, con preferenza, agli enti locali delle zone depresse carenti di impianti sportivi. Ai fini della presente legge si intendono depresse le zone nelle quali e' autorizzata ad operare la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, nonche', per le rimanenti regioni d'Italia, i Comuni considerati montani ai sensi della legge 26 luglio 1952, n. 991, e quelli che, ad altri effetti, siano stati riconosciuti similari ai Comuni del Mezzogiorno.