Art. 9. Il Collegio sindacale dell'Istituto e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, designati rispettivamente: uno effettivo e uno supplente dal Presidente del Consiglio dei Ministri; uno effettivo e uno supplente dal Ministro per il tesoro; uno effettivo dal Ministro per le finanze; uno effettivo dalla Banca nazionale del lavoro; uno effettivo dal Comitato olimpico nazionale italiano. Il Collegio sindacale e' presieduto dal sindaco effettivo designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I sindaci durano in carica per quattro anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice civile. Ai sindaci si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 8.