Art. 9.

  Il  Collegio  sindacale  dell'Istituto e' composto di cinque membri
effettivi  e  due  supplenti, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  col  Ministro per il tesoro,
designati rispettivamente:
    uno  effettivo  e  uno supplente dal Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    uno effettivo e uno supplente dal Ministro per il tesoro;
    uno effettivo dal Ministro per le finanze;
    uno effettivo dalla Banca nazionale del lavoro;
    uno effettivo dal Comitato olimpico nazionale italiano.
  Il Collegio sindacale e' presieduto dal sindaco effettivo designato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
  I  sindaci  durano in carica per quattro anni ed esercitano le loro
funzioni secondo le norme del Codice civile.
  Ai sindaci si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 8.