Art. 10.

  Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono
i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e
riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano
disposte ad accoglierle.
  Se  pero'  esse  non  hanno congiunti disposti ad accoglierle e che
offrano   sicura  garanzia  di  moralita',  saranno  per  ordine  del
presidente  del  tribunale affidate agli istituti di patronato di cui
nel precedente articolo.
  A questo potra' addivenirsi anche per loro libera elezione.