Art. 10. Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle. Se pero' esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralita', saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo. A questo potra' addivenirsi anche per loro libera elezione.