Art. 12.

  E' costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro
i limiti consentiti sostituira' la polizia nelle funzioni inerenti ai
servizi  del  buon  costume  e  della  prevenzione  della delinquenza
minorile e della prostituzione.
  Con  decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno,
ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.