Art. 12. E' costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituira' la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione. Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.