Art. 13.

  Per   effetto   della   chiusura   delle   case   di  prostituzione
presentemente  autorizzata  entro il termine previsto dall'art. 2, si
intendono risolti di pieno diritto, senza indennita' e con decorrenza
immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.
  E'  vietato  ai  proprietari  di  immobili  di  concludere un nuovo
contratto di locazione colle persone sopra indicate.