Art. 2.

  Le  case,  i  quartieri  e  qualsiasi  altro  luogo chiuso, dove si
esercita  la  prostituzione,  dichiarati locali di meretricio a sensi
dell'art.  190  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  delle
successive  modificazioni,  dovranno  essere  chiusi  entro  sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.