Art. 3.

  Le  disposizioni  contenute  negli  articoli  531  a 536 del Codice
penale sono sostituite dalle seguenti:
  "E'  punito  con  la reclusione da due a sei anni e con la multa da
lire  100.000  a  lire  4.000.000,  salvo in ogni caso l'applicazione
dell'art. 210 del Codice penale:
    1)  chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la
proprieta'  o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa
di  prostituzione,  o  comunque la controlli, o diriga, o amministri,
ovvero    partecipi   alla   proprieta',   esercizio,   direzione   o
amministrazione di essa;
    2) chiunque, avendo la proprieta' o l'amministrazione di una casa
od  altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una
casa di prostituzione;
    3)  chiunque,  essendo  proprietario,  gerente  o  preposto  a un
albergo,  casa  mobiliata,  pensione,  spaccio  di  bevande, circolo,
locale  da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze,
o  qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi
tollera   abitualmente  la  presenza  di  una  o  piu'  persone  che,
all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
    4)  chiunque  recluti  una persona al fine di farle esercitare la
prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
    5) chiunque induca alla prostituzione una donna di eta' maggiore,
o  compia  atti  di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o
aperti  al  pubblico,  sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicita';
    6)  chiunque  induca  una  persona a recarsi nel territorio di un
altro  Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale
residenza   al  fine  di  esercitarvi  la  prostituzione,  ovvero  si
intrometta per agevolarne la partenza;
    7)    chiunque   esplichi   un'attivita'   in   associazioni   ed
organizzazioni  nazionali od estere dedite al reclutamento di persone
da   destinate   alla   prostituzione   od  allo  sfruttamento  della
prostituzione,  ovvero  in  qualsiasi  forma  e  con  qualsiasi mezzo
agevoli  o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni
od organizzazioni;
    8)   chiunque   in   qualsiasi   modo   favorisca  o  sfrutti  la
prostituzione altrui.
  In  tutti i casi previsti nel numero 3) del presente articolo, alle
pene  in  essi  comminate  sara'  aggiunta  la  perdita della licenza
d'esercizio  e  potra'  anche  essere ordinata la chiusura definitiva
dell'esercizio.
  I  delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino
in   territorio  estero,  sono  punibili  in  quanto  le  convenzioni
internazionali lo prevedano".