Art. 4. La pena e' raddoppiata: 1) se il fatto e' commesso con violenza, minaccia, inganno; 2) se il fatto e' commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata; 3) se il colpevole e' un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore; 4) se al colpevole la persona e' stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia; 5) se il fatto e' commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego; 6) se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; 7) se il fatto e' commesso ai danni di piu' persone.