Art. 4.

  La pena e' raddoppiata:
    1) se il fatto e' commesso con violenza, minaccia, inganno;
    2)  se il fatto e' commesso ai danni di persona minore degli anni
21  o  di  persona  in  stato  di  infermita' o minorazione psichica,
naturale o provocata;
    3)  se  il  colpevole  e' un ascendente, un affine in linea retta
ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre
adottivi, il tutore;
    4)  se  al  colpevole la persona e' stata affidata per ragioni di
cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
    5) se il fatto e' commesso ai danni di persone aventi rapporti di
servizio domestico o d'impiego;
    6)  se  il fatto e' commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio
delle loro funzioni;
    7) se il fatto e' commesso ai danni di piu' persone.