Art. 5.

  Sono  punite  con  l'arresto fino a giorni otto e con la ammenda da
lire 500 a lire 2000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:
    1)  che  in  luogo  pubblico  od  aperto al pubblico, invitano al
libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
    2)  che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole
al libertinaggio.
  Le  persone  colte  in  contravvenzione alle disposizioni di cui ai
numeri  1)  e  2), qualora siano in possesso di regolari documenti di
identificazione,  non  possono  essere  accompagnate  all'Ufficio  di
pubblica sicurezza.
  Le  persone  accompagnate  all'Ufficio  di  pubblica  sicurezza per
infrazioni  alle disposizioni della presente legge non possono essere
sottoposte a visita sanitaria.
  I  verbali  di  contravvenzione  saranno  rimessi  alla  competente
autorita', giudiziaria.