Art. 6.

  I  colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti,
siano  essi  consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da
un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in
cui  avranno  espiato  la pena, subiranno altresi' l'interdizione dai
pubblici   uffici,   prevista   dall'art.  28  del  Codice  penale  e
dall'esercizio della tutela e della curatela.