Art. 7.

  Le  autorita'  di  pubblica  sicurezza,  le  autorita'  sanitarie e
qualsiasi  altra  autorita'  amministrativa  non possono procedere ad
alcuna  forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante
rilascio  di  tessere  sanitarie,  di  donne  che  esercitano o siano
sospettate   di   esercitare   la  prostituzione,  ne'  obbligarle  a
presentarsi  periodicamente  ai  loro  uffici. E' del pari vietato di
munire dette donne di documenti speciali.