Art. 8.

  Il  Ministro per l'interno provvedera', promovendo la fondazione di
speciali  istituti  di  patronato,  nonche'  assistendo e sussidiando
quelli  esistenti,  che  efficacemente  corrispondano  ai  fini della
presente  legge,  alla  tutela,  all'assistenza  ed alla rieducazione
delle  donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di
prostituzione.
  Negli  istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare
ricovero  ed  assistenza,  oltre  alle  donne  uscite  dalle  case di
prostituzione  abolite  nella presente legge, anche quelle altre che,
pure  avviate  gia'  alla  prostituzione,  intendano  di ritornare ad
onesta' di vita.