Art. 9. 
 
  Con determinazione del  Ministro  per  l'interno  sara'  provveduto
all'assegnazione dei mezzi necessari per  l'esercizio  dell'attivita'
degli istituti di cui nell'articolo  precedente,  da  prelevarsi  dal
fondo stanziato nel bilancio  dello  Stato  a  norma  della  presente
legge. 
  Alla fine di ogni anno e non oltre il  15  gennaio  successivo  gli
istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come  gli
altri istituti previsti dal precedente articolo e  che  godano  della
sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere  un  rendiconto  esatto
della loro attivita' omettendo il nome delle persone da essi accolte. 
Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello 
Stato.