Art. 9. Con determinazione del Ministro per l'interno sara' provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attivita' degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge. Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attivita' omettendo il nome delle persone da essi accolte. Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.