Art. 3.

  Presso   ogni   Amministrazione   provinciale   e'   istituita  una
Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori delle acque
interne  presieduta dal presidente dell'Amministrazione provinciale o
da  un  suo delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del
lavoro  o  da  un suo delegato, dal capo dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura  o  da  un  suo  delegato, da tre rappresentanti dei
lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali piu'
rappresentative,  da  due rappresentanti delle cooperative, designati
dalle  organizzazioni  provinciali  delle  associazioni  nazionali di
rappresentanza,   assistenza   e  tutela  del  movimento  cooperativo
giuridicamente    riconosciute,    nonche'   da   un   rappresentante
dell'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro le malattie e da
un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  Presso  ogni  Compartimento  marittimo e' istituita una Commissione
compartimentale   per   la   assicurazione  dei  pescatori  marittimi
presieduta  dal  comandante  il  Compartimento  marittimo o da un suo
delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro o da
un  suo  delegato,  da  tre  rappresentanti dei lavoratori, designati
dalle  organizzazioni  sindacali provinciali piu' rappresentative, da
due  rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni
provinciali   delle   associazioni   nazionali   di   rappresentanza,
assistenza   e   tutela   del  movimento  cooperativo  giuridicamente
riconosciute,  nonche'  da  un rappresentante dell'Istituto nazionale
per  l'assicurazione  contro  le  malattie  e  da  un  rappresentante
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  I  componenti  delle  Commissioni  sono nominati dal prefetto della
sede compartimentale e durano in carica per un biennio.