Art. 2.

  Per   l'esercizio   professionale  della  mediazione  e'  richiesta
l'iscrizione  nei  ruoli  previsti  dall'art. 21 della legge 20 marzo
1913,  n.  272,  e  dalle  norme  sull'ordinamento  delle  Camere  di
commercio,  industria e agricoltura, secondo le modalita' indicate in
detta legge.
  Il  titolo  di studio prescritto dall'art. 23 della stessa legge e'
necessario  soltanto  per  i  mediatori  che intendano esercitare gli
uffici  pubblici  per i quali si richiede un'autorizzazione speciale,
ai  sensi  del successivo articolo 27. Essi sono iscritti in un ruolo
speciale.
  Agli  iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di
affari in mediazione.