Art. 3.

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per
il  tesoro e col Ministro competente, gli enti per i quali sussistono
le  condizioni  di  cui  all'art.  2  sono  dichiarati  sottoposti al
controllo,  previsto  dalla  presente legge. Il decreto e' comunicato
per estratto ai singoli enti interessati.
  Dal  controllo  sono  esclusi  gli  enti d'interesse esclusivamente
locale  e  quelli  per  i  quali  la contribuzione dello Stato sia di
particolare  tenuita', in relazione alla natura dell'ente ed alla sua
consistenza  patrimoniale e finanziaria, nonche' gli enti ai quali la
contribuzione,  dello  Stato  sia  stata  concessa in applicazione di
provvedimenti legislativi di carattere generale.
  Qualora  un  ente  sottoposto al controllo contribuisca nelle forme
dell'art.  2 ad altro ente, e' tenuto a darne notizia alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale
applicazione   della   presente  legge  all'ente  che  fruisce  della
contribuzione,   tenuto   conto  dell'ammontare  di  questa  e  della
particolare natura ed attivita' dell'ente.
  Quando  siano  venute  meno  le  condizioni  di cui allo art. 2, e'
dichiarata  cessata,  con  le modalita' stabilite dal primo comma del
presente articolo, la sottoposizione degli enti alla disciplina della
presente legge.