Art. 10. 
 
  Salve le particolari attribuzioni  che  la  legge  conferisce  alle
autorita' di pubblica sicurezza; il prefetto, su motivato parere  del
Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo,  integrato  ai  sensi
del precedente art. 3, puo' disporre il ritiro temporaneo o la revoca
dell'autorizzazione,  quando  l'attivita'  esercitata  nel  complesso
ecceda  i  limiti  della   licenza,   o   vengano   accertate   gravi
irregolarita' di ordine tecnico o amministrativo. 
  L'autorizzazione e' revocata nel caso  di  scioglimento  dell'ente,
associazione, azienda o istituto promotori  delle  iniziative,  o  di
fallimento del titolare. 
  Avverso  il  provvedimento  di  ritiro  temporaneo  o   di   revoca
dell'autorizzazione e' ammesso, entro trenta  giorni  dalla  notifica
all'interessato, ricorso al Ministro  per  l'interno,  il  quale,  di
concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva.