Art. 10. Salve le particolari attribuzioni che la legge conferisce alle autorita' di pubblica sicurezza; il prefetto, su motivato parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi del precedente art. 3, puo' disporre il ritiro temporaneo o la revoca dell'autorizzazione, quando l'attivita' esercitata nel complesso ecceda i limiti della licenza, o vengano accertate gravi irregolarita' di ordine tecnico o amministrativo. L'autorizzazione e' revocata nel caso di scioglimento dell'ente, associazione, azienda o istituto promotori delle iniziative, o di fallimento del titolare. Avverso il provvedimento di ritiro temporaneo o di revoca dell'autorizzazione e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Ministro per l'interno, il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva.