Art. 11. 
 
  La presente legge si applica anche ai complessi  gia'  in  funzione
all'atto della sua entrata in vigore. 
  Per tali complessi deve essere richiesta, non oltre tre mesi  dalla
data anzidetta, l'autorizzazione di cui all'art. 2. 
  Le attivita' che  non  risultino  conformi  alle  disposizioni  dei
precedenti   articoli   o   per   le   quali   non   venga   concessa
l'autorizzazione di cui all'art. 2, devono  cessare  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.