Art. 12.

  Chiunque  fa  funzionare  uno dei complessi indicati nella presente
legge  senza  aver  ottenuto  la  preventiva  autorizzazione  di  cui
all'art. 2 o comunque contravvenga alle (disposizioni di cui all'art.
11  e'  punito con l'ammenda fino a lire 100.000 oppure con l'arresto
fino a tre mesi.