Art. 14. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, saranno emanate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative norme di attuazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - GONELLA - ANDREOTTI - MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA