Art. 14. 
 
  Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i  Ministri
interessati, saranno emanate, entro un anno dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, le relative norme di attuazione. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 21 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                            ZOLI - TAMBRONI - GONELLA 
                                                   - ANDREOTTI - MORO 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA