Art. 2. 
 
  L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'art.  1
sono subordinati ad autorizzazione, da richiedersi preventivamente su
presentazione di idoneo progetto, e da concedersi  dal  prefetto,  su
parere conforme dell'Ente provinciale per il turismo, competente  per
territorio,   in   relazione   all'opportunita'   turistico-ricettiva
dell'iniziativa,  alle  caratteristiche   e   alla   ubicazione   del
complesso, alla disposizione e al funzionamento dei servizi comuni. 
  Qualora  l'attivita'  dei  complessi   abbia   durata   stagionale,
nell'autorizzazione e' indicato il periodo di  esercizio  annualmente
consentito. 
  L'autorizzazione prevista nei precedenti  commi  puo'  comprendere,
sempre previo conforme parere dell'Ente provinciale per  il  turismo,
oltre l'esercizio propriamente  ricettivo,  anche  l'esercizio  delle
attivita' di vendita di bevande analcooliche ed alcooliche -  esclusi
i superalcoolici - nonche' di mensa,  ed  autorimessa,  limitatamente
alle persone ospitate. 
  Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi
ricettivi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine
e grado, organizzati e  condotti  direttamente  dal  Ministero  della
pubblica istruzione, di intesa con il Commissariato per il turismo  e
con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.