Art. 2. L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'art. 1 sono subordinati ad autorizzazione, da richiedersi preventivamente su presentazione di idoneo progetto, e da concedersi dal prefetto, su parere conforme dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, in relazione all'opportunita' turistico-ricettiva dell'iniziativa, alle caratteristiche e alla ubicazione del complesso, alla disposizione e al funzionamento dei servizi comuni. Qualora l'attivita' dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione e' indicato il periodo di esercizio annualmente consentito. L'autorizzazione prevista nei precedenti commi puo' comprendere, sempre previo conforme parere dell'Ente provinciale per il turismo, oltre l'esercizio propriamente ricettivo, anche l'esercizio delle attivita' di vendita di bevande analcooliche ed alcooliche - esclusi i superalcoolici - nonche' di mensa, ed autorimessa, limitatamente alle persone ospitate. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi ricettivi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, di intesa con il Commissariato per il turismo e con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.