Art. 4. 
 
  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  parere  dell'Ente
provinciale per il turismo, competente per  territorio,  il  prefetto
deve decidere sulla richiesta di autorizzazione. 
  L'autorizzazione deve essere pubblicata entro quindici  giorni  nel
Foglio annunzi legali della Provincia. 
  Contro il provvedimento del  prefetto  e'  ammesso  ricorso,  entro
trenta giorni, al Ministro per l'interno il quale, di concerto con il
Commissario per il turismo, decide in via, definitiva.