Art. 5. 
 
  L'autorizzazione a favore di enti, organizzazioni,  associazioni  o
aziende, puo' concedersi solo quando sia dagli  stessi  designato  un
gestore  dell'esercizio  che  deve  essere  indicato   nell'atto   di
autorizzazione. 
  Il titolare e, nel caso di cui  al  comma  precedente,  il  gestore
dell'esercizio  sono  responsabili  dell'osservanza   nel   complesso
ricettivo delle disposizioni previste nelle leggi e  nel  regolamento
di pubblica sicurezza e in ogni altra legge o regolamento dello Stato
o di  enti  pubblici  territoriali;  sono,  altresi',  soggetti  alle
disposizioni di cui all'art. 109  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773, e relativo regolamento. 
  Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate
viene  conservata  presso  l'esercizio  e  sostituisce  il   registro
indicato nel terzo comma dell'art. 109 del testo unico predetto.  Per
i complessi situati in localita' isolate le schede di notifica devono
pervenire alle autorita' di pubblica sicurezza nel piu'  breve  tempo
possibile.