Art. 5. L'autorizzazione a favore di enti, organizzazioni, associazioni o aziende, puo' concedersi solo quando sia dagli stessi designato un gestore dell'esercizio che deve essere indicato nell'atto di autorizzazione. Il titolare e, nel caso di cui al comma precedente, il gestore dell'esercizio sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza e in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di enti pubblici territoriali; sono, altresi', soggetti alle disposizioni di cui all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento. Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'art. 109 del testo unico predetto. Per i complessi situati in localita' isolate le schede di notifica devono pervenire alle autorita' di pubblica sicurezza nel piu' breve tempo possibile.