Art. 6. 
 
  Il titolare  o  il  gestore  dell'esercizio,  possono  nominare  un
proprio  rappresentante,  previa  autorizzazione  del  prefetto,   da
concedersi su conforme parere del Consiglio dell'ente provinciale per
il turismo, integrato ai sensi dell'art. 3. 
  Il rappresentante  ha  gli  stessi  obblighi  del  titolare  o  del
gestore.