Art. 7. 
 
  La vigilanza sui complessi di cui  all'art.  1  e'  esercitata  dal
Commissariato per  il  turismo,  dai  prefetti,  dalle  autorita'  di
pubblica sicurezza e dagli Enti provinciali per  il  turismo,  ognuno
per la parte di  propria  competenza,  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti. 
  Resta ferma la competenza  delle  autorita'  sanitarie  per  quanto
attiene alla vigilanza igienico-sanitaria.