Art. 8. Il titolare dell'autorizzazione prevista all'art. 2 deve essere in grado di far funzionare l'esercizio entro il termine che, all'atto della concessione dell'autorizzazione preventiva, gli verra' assegnato dal prefetto. L'inizio dell'attivita' e' subordinata al controllo degli impianti e delle attrezzature ai fini dell'accertamento della loro rispondenza al progetto. Qualora l'autorizzazione non abbia carattere stagionale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso, ne deve informare, indicandone la durata, la Prefettura e l'Ente provinciale per il turismo. Il periodo di chiusura non puo' essere superiore a sei mesi; e' ammessa tuttavia, per fondate ragioni da vagliarsi dall'Ente provinciale per il turismo, una sola proroga di durata non superiore a sei mesi. Qualora il gestore dell'esercizio venga a cessare, per qualsiasi causa, gli enti, le organizzazioni, associazioni od aziende, di cui all'art. 5, primo comma, devono darne immediato avviso alla Prefettura e all'Ente provinciale per il turismo, provvedendo a designare entro un mese altro gestore responsabile, che potra' essere autorizzato dal prefetto a condurre l'esercizio, sentito il parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi dell'art. 3. Se la designazione non e' fatta nel termine suddetto, l'autorizzazione e' revocata di diritto.