Art. 8. 
 
  Il titolare dell'autorizzazione prevista all'art. 2 deve essere  in
grado di far funzionare l'esercizio entro il  termine  che,  all'atto
della  concessione   dell'autorizzazione   preventiva,   gli   verra'
assegnato dal prefetto. L'inizio  dell'attivita'  e'  subordinata  al
controllo   degli   impianti   e   delle   attrezzature    ai    fini
dell'accertamento della loro rispondenza al progetto. 
  Qualora  l'autorizzazione  non  abbia  carattere   stagionale,   il
titolare  che  intenda  procedere  alla   chiusura   temporanea   del
complesso, ne deve informare, indicandone la durata, la Prefettura  e
l'Ente provinciale per il turismo. 
  Il periodo di chiusura non puo' essere superiore  a  sei  mesi;  e'
ammessa  tuttavia,  per  fondate  ragioni  da   vagliarsi   dall'Ente
provinciale per il turismo, una sola proroga di durata non  superiore
a sei mesi. 
  Qualora il gestore dell'esercizio venga a  cessare,  per  qualsiasi
causa, gli enti, le organizzazioni, associazioni od aziende,  di  cui
all'art.  5,  primo  comma,  devono  darne  immediato   avviso   alla
Prefettura e all'Ente  provinciale  per  il  turismo,  provvedendo  a
designare entro un mese altro gestore responsabile, che potra' essere
autorizzato dal prefetto a condurre l'esercizio,  sentito  il  parere
del Consiglio dell'Ente provinciale  per  il  turismo,  integrato  ai
sensi dell'art. 3. Se  la  designazione  non  e'  fatta  nel  termine
suddetto, l'autorizzazione e' revocata di diritto.