Art. 9. 
 
  Le autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 8, comma quarto,  della
presente   legge,   sono   soggette,   all'atto   del   rilascio    e
successivamente per ciascun anno  solare,  al  pagamento  -  in  modo
ordinario - della tassa di  concessione  governativa  nelle  seguenti
misure: 
 
    

    a) alberghi od ostelli per la gioventu . . . . . . . . . L. 2.000
    b) campeggi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000
    c) villaggi turistici. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
    d) case per ferie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
    e) altri allestimenti in genere che non abbiano le
caratteristiche  volute  dal  regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n.
975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive
modificazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
    f) autostelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000



    
  Qualora le autorizzazioni, di cui al precedente comma,  comprendano
anche l'esercizio dell'attivita' di vendita di bevande  alcooliche  e
analcooliche, di mensa,  ed  autorimessa,  sono  altresi'  dovute  le
tasse, rispettivamente previste  dai  nn.  85  (I,  lettera  e);  II,
lettera e); III, lettera d); IV e V), 87, 36 (lettera e) e 107  della
tabella allegato A al testo unico delle leggi vigenti in  materia  di
tasse  sulle   concessioni   governative,   approvato   con   decreto
Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112. 
  Le tasse di cui al primo comma del presente articolo,  sono  dovute
in aggiunta a quelle eventualmente da corrispondere a qualunque altro
titolo. 
  Le tasse annuali debbono essere corrisposte  entro  il  31  gennaio
dell'anno, cui il tributo si riferisce. 
  L'autorizzazione, di  cui  all'art.  6  della  presente  legge,  e'
soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa di  lire
1000. 
  Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione  del  tributo,
nonche' per l'accertamento e  la  repressione  delle  infrazioni,  si
applicano le norme del citato testo  unico  delle  leggi  vigenti  in
materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto
Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni.