La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il "Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", istituito con l'art. 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con il regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con il regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, assume la struttura, di cui alla presente legge e la denominazione di "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette"; esso costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.