Art. 10. 
 
  Al finanziamento del Fondo si provvede: 
    1) per il trattamento integrativo di pensione, di cui all'art. 2,
primo comma, punto 1), con un contribuito calcolato  con  il  sistema
tecnico-finanziario della copertura dei capitali  e  pari  ai  5  per
cento della retribuzione corrisposta agli  iscritti  ed  indicata  al
punto 1) del successivo articolo 13; 
    2) per le prestazioni di capitale di cui all'art. 2, primo comma,
punto 2): 
      a) con un contributo pari al 7,30 per cento della  retribuzione
indicata al punto 2)  dell'art.  13  per  la  costituzione,  mediante
capitalizzazione finanziaria, della  parte  di  capitale  commisurata
alla indennita' di anzianita'  e  per  garantire,  con  assicurazione
temporanea di gruppo, la integrazione dell'indennita'  di  anzianita'
nei casi di invalidita' e morte. 
  Le modalita' per il  calcolo  del  premio  relativo  alla  predetta
assicurazione e per la conseguente ripartizione  del  contributo  tra
capitalizzazione finanziaria e assicurazione saranno stabilite  nella
convenzione di cui all'art. 47; 
      b) con un contributo, a carattere temporaneo, pari al 2,70  per
cento della retribuzione sopra indicata, destinato a capitalizzazione
finanziaria, per consentire il raggiungimento dell'equilibrio tra  le
disponibilita'  realizzate  mediante   la   capitalizzazione   e   le
prestazioni dovute. 
  Insieme con i contributi di cui sopra  il  datore  di  lavoro  deve
versare, per  gli  iscritti  al  Fondo,  i  contributi  previsti  per
l'assicurazione obbligatoria per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i
superstiti dal  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  a.  1827,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  I versamenti di tutti i contributi  di  cui  al  presente  articolo
debbono essere effettuati dal datore di lavoro a periodi  trimestrali
ed entro un mese dalla scadenza  di  ciascun  trimestre,  secondo  le
modalita' stabilite dallo Istituto nazionale della previdenza sociale
ed approvate dal Comitato speciale del Fondo, ai sensi  dell'art.  5,
lettera l) della presente legge.