Art. 25.

  La pensione annua complessiva determinata in relazione agli anni di
contribuzione  ai  sensi  delle  disposizioni  della  presente legge,
spettante  all'iscritto  ammesso  alla  prosecuzione  volontaria, che
abbia    sospeso    il    versamento    dei    contributi   volontari
nell'assicurazione obbligatoria a seguito di reimpiego presso azienda
non  esattoriale  come  previsto dal primo comma dell'articolo 18, e'
diminuita  di  un  importo  pari  alla  differenza  tra  la  pensione
obbligatoria  che  sarebbe stata liquidata allo stesso se egli avesse
continuato  i  versamenti  volontari  nell'assicurazione  medesima  e
quella  effettivamente  liquidata,  ove  questa  risulti  di  importo
inferiore.