Art. 27. 
 
  L'iscritto per il quale si sono verificati periodi di  interruzione
nella contribuzione al Fondo per cessazione del rapporto  di  lavoro,
ha diritto ad una pensione complessiva pari alla somma delle quote di
pensione calcolate in relazione agli anni di ogni singolo periodo  di
contribuzione continuativa al Fondo ed alla  retribuzione  finale  di
ciascun periodo. 
  Ai fini della determinazione della pensione massima nei casi in cui
gli anni di contribuzione al Fondo siano superiori a 35, i periodi  a
retribuzione finale meno elevata si computano limitatamente agli anni
necessari ai raggiungimento di 35. 
  Le stesse norme si applicano nel caso in cui l'iscritto, dopo  aver
iniziata la contribuzione volontaria, si rioccupi presso esattorie  o
ricevitorie delle imposte dirette.  In  tal  caso  e'  equiparato  ad
interruzione il passaggio dalla  contribuzione  volontaria  a  quella
obbligatoria. 
  Il periodo di contribuzione si considera, come non  interrotto,  ai
fini del calcolo della pensione, quando il reimpiego presso esattorie
o ricevitorie delle imposte dirette abbia luogo entro tre mesi  dalla
risoluzione  del  precedente  rapporto   di   lavoro   avvenuta   per
licenziamento non disciplinare.