Art. 3.

  Il   Fondo   provvede   a  corrispondere  all'iscritto  e  ai  suoi
superstiti, unitamente alla integrazione di cui al primo comma, punto
1)  del  precedente  articolo,  la pensione dovuta dall'assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti in
relazione  ai  contributi  per  qualsiasi  titolo versati o computati
utili    nella    assicurazione    stessa.    Detta    pensione    e'
dall'assicurazione,  anzidetta accreditata al Fondo per il suo intero
ammontare.
  La   pensione   a   carico   dell'assicurazione   obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico
del  Fondo  sono  pagate  in  unica  soluzione  e  costituiscono, nei
confronti degli iscritti, una unica pensione complessiva.
  L'intera  pensione  liquidata  ai  sensi  della presente legge e' a
carico del Fondo quando non sia dovuta la pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
  Salvo  le  eccezioni  previste  nella  presente  legge,  durante il
periodo  di iscrizione al Fondo non puo' essere liquidata la pensione
dell'assicurazione  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti,  se  non  concorrono  tutte  le condizioni previste dalla
presente legge per la concessione della pensione complessiva indicata
al secondo comma del presente articolo.