Art. 30.

  All'iscritto, che dopo aver ottenuto la liquidazione della pensione
complessiva  ai  sensi  dei precedenti articoli, si reimpieghi presso
esattorie  o  ricevitorie  delle  imposte  dirette  con  diritto alla
iscrizione  al  Fondo, viene sospesa la corresponsione della pensione
stessa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.
  La   quota  di  detta  pensione  complessiva  corrispondente  alla,
pensione  a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la  vecchiaia  e  i  superstiti  resta  accreditata,  al Fondo con le
riduzioni  di  cui  all'art.  12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e
successive modificazioni.
  Al  termine  del  nuovo  rapporto,  la pensione dovuta all'iscritto
medesimo  si  determina in base alle disposizioni del precedente art.
27.
  La  pensione  come sopra determinata e' comprensiva del supplemento
della  pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti dovuto ai sensi dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, il cui importo e'
accreditato al Fondo.