Art. 35.

  Ai superstiti indicati nell'articolo precedente viene liquidata dal
Fondo  una  pensione annua complessiva di riversibilita' o indiretta,
in  ragione  delle seguenti aliquote della pensione annua complessiva
diretta  liquidata  all'iscritto o che sarebbe spettata allo stesso a
norma della presente legge:
    1) al coniuge, il 50 per cento;
    2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento.
  Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, il trattamento
globale di riversibilita' o indiretto e' calcolato secondo l'aliquota
del  30  per cento per ciascun figlio, con il minimo del 50 per cento
ove superstite sia un figlio soltanto.
  Il   trattamento   complessivo   per   i   genitori   e'  stabilito
nell'aliquota del 15 per cento per ciascuno.
  Il trattamento complessivo per i superstiti non puo' essere in ogni
caso di importo superiore a quello della pensione diretta.
  Se  la  morte dell'iscritto e' avvenuta in costanza del rapporto di
lavoro,  le  aliquote  del trattamento complessivo ai superstiti sono
calcolate  in  base  al  trattamento  complessivo diretto che sarebbe
spettato allo iscritto in caso di invalidita'.
  Nel  caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a
pensione  da  parte  di  uno  di  essi, il trattamento complessivo e'
riliquidato secondo le norme precedenti.