Art. 48.

  I lavoratori per i quali risulti maturata, ai fini della indennita'
di  anzianita',  un'iscrizione  al  Fondo  di almeno 15 anni, possono
ottenere   dal   Fondo   stesso   anticipazioni   per  l'acquisto  di
appartamenti ad uso di propria abitazione.
  I   capitali   necessari  per  le  suddette  anticipazioni  saranno
prelevati  dai  fondi  affidati  per la capitalizzazione all'Istituto
nazionale delle assicurazioni.
  Le  modalita'  per la concessione delle anticipazioni e le relative
garanzie  saranno  determinate  dal Comitato speciale di concerto con
l'Istituto  nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale
delle  assicurazioni  e  approvate  dal  Ministro  per il lavoro e la
previdenza sociale.
  Il  Comitato  speciale  stabilira'  ogni anno l'importo massimo dei
capitali da destinare alle suddette anticipazioni.