Art. 5. Il Comitato speciale ha i seguenti compiti: a) vigilare sull'applicazione delle norme della presente legge, esprimere parere sulle questioni attinenti alla applicazione di esse e determinare la misura della ammenda di cui al terzo comma dell'art. 75, entro i limiti fissati dal terzo comma dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218; b) decidere sui ricorsi riguardanti l'applicazione della presente legge; c) esprimere parere sulle eventuali modifiche da apportare alle norme concernenti l'ordinamento del Fondo; d) esprimere parere sulle norme relative al trattamento di anzianita' che le parti interessate intendano inserire in contratti collettivi di lavoro; e) formulare proposte sulla determinazione della misura dei contributi; f) vigilare sul versamento dei contributi dovuti al Fondo; g) esaminare ed esprimere parere sui rendiconti annuali ed i bilanci tecnici; h) formulare proposte circa gli investimenti delle attivita' del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; i) esprimere parere in tutti i casi in cui ne sia i richiesto dal Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale l) approvare le modalita' per l'applicazione della presente legge. Il parere di cui alla lettera c) deve essere obbligatoriamente richiesto. Il parere di cui alla lettera d) e' obbligatorio e vincolante: le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro stipulati o da stipulare che concedano un trattamento di anzianita' diverso da quello previsto dai contratti sui quali il Comitato speciale, costituito ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, si sia gia' espresso favorevolmente alla data di entrata in vigore della presente legge, se introdotte senza il parere predetto o in difformita' di esso, non obbligano il Fondo.