Art. 52. I dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo per la quota parte di retribuzione riconosciuta pertinente al servizio esattoriale ai sensi dello art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, continuano ad essere iscritti al Fondo per la misura percentuale della retribuzione in atto alla suddetta data. Il minimo di pensione previsto dall'art. 24 e' ridotto, in tali casi, nella stessa misura, percentuale della retribuzione riconosciuta pertinente al servizio esattoriale.