Art. 56. Gli iscritti gia' cessati dal servizio alla data di pubblicazione della presente legge, che a tale data possano far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto di liquidare la pensione di invalidita', ai sensi dell'art. 21, anche se la invalidita' non si sia verificata in costanza, del rapporto di lavoro o della contribuzione volontaria. In caso di morte di detti iscritti i superstiti hanno diritto di liquidare la pensione ai sensi dell'art. 31, anche se manchi l'anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.