Art. 57. 
 
  Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente
legge,  a  favore  dei  quali  risultino  versati  nell'assicurazione
obbligatoria  per  la  invalidita',  la  vecchiaia  e  i   superstiti
contributi per rapporti  di  lavoro  diversi  da  quelli  esattoriali
anteriori alla data di iscrizione al Fondo o per rapporti  di  lavoro
esattoriali anteriori al 1°  gennaio  1923,  ovvero  per  periodi  di
prosecuzione volontaria nell'assicurazione stessa anteriori alla data
di entrata in vigore della presente  legge,  anche  se  contemporanei
alla iscrizione al Fondo, hanno  diritto,  oltre  che  alla  pensione
calcolata ai sensi dello art. 23,  alla  liquidazione  a  carico  del
Fondo di un supplemento pari al 20  per  cento  dei  contributi  base
versati  per  i  predetti  periodi,  con  le  maggiorazioni  previste
dall'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1913, n. 126, convertito
nella legge 5 maggio 1949, n. 178, nonche' con l'integrazione di  cui
all'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218,  nel  testo  modificato
dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e successive modificazioni. 
  Tale supplemento viene corrisposto dalla,  data  in  cui  risultino
maturati i requisiti per la  liquidazione  della  pensione  a  carico
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
superstiti.